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Cartelli DPIA e informative semplici: così la videosorveglianza supera i controlli sulla privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato il tema con una nota del 18 luglio 2025 all’Unione dei Comuni del Circondario Imolese. Un cittadino ha presentato reclamo dopo il mancato riscontro dell’Unione alla sua richiesta di esercizio dei diritti privacy. Il Garante ha avviato un’istruttoria, conclusa con un avviso bonario al titolare del trattamento, per completare il percorso di regolarizzazione avviato dopo le prime richieste di informazioni.
L’ente era già stato soggetto a un accertamento privacy su sistemi di videosorveglianza. La seconda richiesta ha spinto il titolare, con consulente e DPO, a inquadrare correttamente l’uso dei device: telecamere, varchi lettura targhe, fototrappole, device mobili e sistemi sanzionatori. Le indicazioni del Garante chiariscono le ricadute del regolamento europeo e della direttiva polizia sui sistemi di videosorveglianza. Fondamentale adottare segnaletica chiara, con informazioni di primo livello sulle finalità del trattamento, identità del titolare, diritti dell’interessato e potenziali impatti, inclusi dati trasferiti a terzi o la durata di conservazione. Senza queste indicazioni, l’utente dovrebbe presumere una sorveglianza in tempo reale senza registrazioni o trasmissioni. La segnaletica deve rimandare a un secondo livello di informazioni, ad esempio tramite sito web. Le finalità della videosorveglianza devono essere omogenee e riferite alla base giuridica del trattamento. Il titolare deve organizzare le finalità sotto l’ampia definizione di sicurezza urbana, che include protezione civile o contrasto al degrado. Tuttavia, non può interferire con la sicurezza pubblica senza un accordo sindaco-prefetto. L’uso delle telecamere è consentito per la prevenzione e contrasto della criminalità previa stipula di un patto con la prefettura. Ulteriori finalità comprendono la sicurezza stradale, con dispositivi di controllo del traffico, e la tutela ambientale, con fototrappole. La tutela del patrimonio e dei lavoratori non rientra tra le finalità delle telecamere stradali. Le tre finalità principali della videosorveglianza urbana sono: sicurezza urbana, stradale e ambientale, con dettagli da includere nelle informative di secondo livello. Per i varchi lettura targhe, se non inclusi nei patti di sicurezza urbana, non possono essere usati per contrastare la criminalità. In assenza di accordi, è preferibile destinarli al controllo stradale. Considerata la normativa complessa, è auspicabile una semplificazione delle finalità, limitando l’uso delle tecnologie a scopi minimi. Eventuali reati ripresi dalle telecamere saranno comunque soggetti al corso della giustizia.
In sintesi, senza indicazioni univoche, è preferibile adottare un uso basilare delle tecnologie, semplificando le finalità dei trattamenti con un modello organizzativo chiaro.
Attività istruttoria del Garante e da quando decorre il termine sanzionatorio.
Cassazione civile sez. I - 08/07/2025, n. 18583
In tema di trattamento dei dati personali, la complessiva attività procedimentale dell'Autorità Garante per la protezione di questi ultimi, finalizzata all'accertamento di violazioni ed alla irrogazione delle corrispondenti sanzioni, consta di due fasi - una sanzionatoria in senso stretto ed una, precedente, investigativa o preistruttoria - logicamente e cronologicamente distinte. Il termine, da considerarsi perentorio, di centoventi giorni previsto al punto 2 dell'allegato "B" del Regolamento del Garante n. 2/2019 si riferisce esclusivamente alla fase sanzionatoria in senso stretto e decorre dalla conclusione della fase preistruttoria che culmina con l'effettivo accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e la notifica della contestazione.
Il diritto all'anonimato nella pubblicazione di provvedimenti giurisdizionali a scopo di informazione giuridica.
Cassazione civile sez. III, 23/01/2025, n.1697
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1697 del 23.01.2025, ha stabilito che in tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato, devono intendersi quali "motivi opportuni".
È possibile presentare in giudizio documenti con dati personali, ma solo se necessario per esercitare il diritto di difesa.
Cassazione civile sez. III, 19/11/2024, n.29829
La produzione in giudizio di documenti con dati personali è permessa se necessaria per esercitare il diritto di difesa, che include anche la raccolta di prove utilizzabili in processo, indipendentemente da come siano state acquisite. Questo diritto prevale, purché sia esercitato rispettando correttezza, pertinenza e non eccedenza, come previsto dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003. (Applicando il principio, la S.C. ha confermato la legittimità di produrre una corrispondenza elettronica decisiva per sostenere l'addebito della separazione, acquisita pochi mesi prima del giudizio, poiché conforme ai requisiti degli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003ratione temporis vigenti).
Sulla scelta tra rivolgersi al tribunale o al Garante per questioni di trattamento dei dati personali.
Cassazione civile sez. III, 17/10/2024, n.26992
In materia di trattamento di dati personali, il principio dell'alternatività del ricorso all'Autorità giudiziaria rispetto a quello dinanzi al Garante (previsto nell'ipotesi in cui i due ricorsi abbiano lo stesso oggetto), per essere compatibile con l'art. 24 Cost. deve essere inteso nel senso che può trovare applicazione solo quando le due domande siano tali che, in ipotesi di contestuale pendenza davanti a più giudici, potrebbero essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza, con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la violazione delle norme sulla riservatezza non può avere alcun effetto preclusivo o vincolante nel giudizio civile promosso dall'interessato per il risarcimento dei danni, svolgendosi i due giudizi su piani diversi e dovendo il danno civile essere sempre allegato e dimostrato.
La polizia non può sbloccare un cellulare su autorizzazione del giudice senza informare l’interessato dei motivi dell’accesso.
Corte giustizia UE grande sezione, 04/10/2024, n.548
Gli artt. 13 e 54 direttiva 2016/680/Ue non consentono alle autorità competenti di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare senza informare la persona interessata dei motivi posti a fondamento dell'autorizzazione ad accedere a tali dati, rilasciata da un giudice o da un'autorità amministrativa indipendente, a partire dal momento in cui la comunicazione di tali informazioni non sia più tale da compromettere le indagini.
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